Tassa sul traffico pesante
Perché vengono riscosse le tasse sul traffico pesante?
Per i veicoli a motore stranieri con un peso superiore a 3,5 t di PTT si applica la tassa sul traffico pesante. In questo caso non è richiesta la vignetta. La tassa sul traffico pesante si suddivide in due forme: la Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) e la Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA). Entrambe le forme sono quindi soggette all'obbligo di pedaggio. La riscossione delle tasse sul traffico pesante (PSVA e LSVA) serve al finanziamento della manutenzione della rete stradale. In particolare, grazie alla LSVA è possibile compensare i costi stradali non coperti nonché i costi esterni del traffico, ad esempio quelli dovuti a danni ambientali.
Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
Chi deve pagare la PSVA?
La Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) vale per l'intera rete stradale della Svizzera e non esclusivamente per le autostrade. Deve quindi essere pagata anche se vengono utilizzate solo strade extraurbane. La PSVA rappresenta un importo fisso ed è indipendente dal tragitto effettivamente percorso. Riguarda in particolare i seguenti tipi di veicoli:
Autovetture pesanti
Autocaravan pesanti (camper) nonché roulotte (caravan)
Veicoli per il trasporto di persone
Trattori e carri a motore
Veicoli a motore di giostrai e circhi
Altri veicoli a motore per il trasporto di merci con una velocità massima di 45 km/h
Se viene trainato un rimorchio soggetto alla tassa sul traffico pesante (peso superiore a 3,5 t), mentre il veicolo trainante stesso non è soggetto a tassazione (ad es. autovetture sotto 3,5 t), il carico del rimorchio è considerato soggetto a tassazione. In questo caso la PSVA si riferisce esclusivamente al carico del rimorchio. Sono esclusi dalla PSVA, tra gli altri, gli autobus di linea, purché siano impiegati esclusivamente nel servizio di linea autorizzato.
Pagamento della Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
La PSVA deve essere pagata prima dell'ingresso tramite il portale Via dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), online. Il portale Via consente il pagamento della PSVA per i veicoli esteri senza targa svizzera. Una registrazione non è obbligatoria, poiché la ricevuta di pagamento viene inviata via e-mail. Una registrazione volontaria può tuttavia offrire vantaggi, poiché i biglietti pagati vengono salvati centralmente e sono consultabili in qualsiasi momento. Il pagamento avviene tramite carta di credito.
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
Chi deve pagare la LSVA?
La Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA) viene calcolata in base al peso totale del veicolo, alla classe di emissioni nonché ai chilometri percorsi in Svizzera e si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Per la rilevazione è necessario un dispositivo di rilevazione (EETS o NETS). La LSVA deve essere pagata da tutti i veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di merci che soddisfano i seguenti requisiti:
Peso totale ammesso superiore a 3,5 t
Utilizzo per il trasporto di merci
Immatricolazione in Svizzera o all'estero nonché utilizzo della rete stradale pubblica
Alcuni veicoli sono esenti dalla LSVA. Tra questi rientrano, tra gli altri:
Veicoli per il trasporto di persone autorizzato dalle autorità, ad esempio autobus
Veicoli agricoli con targhe di controllo verdi
Macchine da lavoro e carri da lavoro, inclusi rimorchi e semirimorchi
Ambulanze
Pagamento della Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
La LSVA viene registrata automaticamente tramite un dispositivo di rilevazione. Si consiglia l'utilizzo del fornitore di servizi EETS, poiché rimarrà disponibile anche oltre il 2025 e fa parte del nuovo sistema LSVA III. In alternativa, è possibile utilizzare anche un dispositivo di rilevazione del NETS.
Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS)
Il Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS) semplifica la fatturazione del pedaggio per l'utilizzo delle strade a pedaggio all'interno dell'Unione Europea. I proprietari dei veicoli stipulano un contratto con un fornitore EETS, ricevono un dispositivo di bordo e una fatturazione centralizzata della LSVA. Le imprese di trasporto straniere devono a tal fine stipulare un contratto con un fornitore EETS autorizzato dall'UDSC. Tra questi figurano, tra gli altri:
Telepass S.p.A.
Toll4Europe GmbH
Axxés SAS
Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS)
Il Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS) consente la rilevazione della LSVA esclusivamente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. A differenza dell'EETS, il NETS non è combinabile con la riscossione del pedaggio di altri paesi. La fornitura avviene su incarico dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) gratuitamente da parte di NATRAS AG. A partire dal 01.06.2025 il servizio sarà disponibile anche per i proprietari di veicoli immatricolati all'estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Confederazione Svizzera.
Nuovo sistema di rilevazione per la LSVA a partire dalla fine del 2025
Il sistema di rilevazione esistente LSVA II sarà sostituito entro la fine del 2025 dal nuovo sistema LSVA III. Questo sistema si basa su soluzioni standard consolidate, che continueranno a essere offerte da fornitori di servizi privati. I proprietari dei veicoli potranno continuare a utilizzare i seguenti servizi:
NETS (National Electronic Toll Service)
EETS (European Electronic Toll Service)
Il team di Europamaut vi augura un piacevole viaggio
Vi auguriamo un piacevole viaggio in Svizzera e tanto divertimento nella vostra esplorazione della straordinaria natura del paese. Vi invitiamo a informarvi per tempo sulle normative sui pedaggi vigenti. Inoltre, il nostro pianificatore di percorso è a vostra disposizione per pianificare al meglio il vostro viaggio e visualizzare i relativi prodotti per il pedaggio. In caso di domande, siamo naturalmente lieti di assistervi. Contattateci in qualsiasi momento via e-mail.