Per i veicoli a motore esteri con un peso superiore a 3,5 t di peso totale ammesso si applica la tassa sul traffico pesante; in questo caso non è richiesta la vignetta. La tassa sul traffico pesante si suddivide in due forme: la Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) e la Tassa commisurata alle prestazioni sul traffico pesante (LSVA). Entrambe le forme sono quindi soggette all'obbligo di pedaggio.
La riscossione delle tasse sul traffico pesante (PSVA e LSVA) serve al finanziamento della manutenzione della rete stradale. In particolare, tramite la LSVA è possibile compensare i costi di infrastruttura non coperti nonché i costi esterni del traffico, ad esempio quelli dovuti a danni ambientali.
La Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) si applica all'intera rete stradale della Svizzera e non solo alle autostrade. Deve pertanto essere pagata anche se vengono utilizzate soltanto strade extraurbane. La PSVA rappresenta un importo fisso ed è indipendente dal tragitto effettivamente percorso. Riguarda in particolare le seguenti tipologie di veicoli:
Autovetture pesanti
Autocaravan pesanti (camper) nonché roulotte (caravan)
Veicoli per il trasporto di persone
Trattori e motocarrelli
Veicoli a motore di giostrai e circhi
Altri veicoli a motore per il trasporto di cose con una velocità massima di 45 km/h
Se viene trainato un rimorchio soggetto alla tassa sul traffico pesante (peso superiore a 3,5 t), mentre il veicolo trainante non è soggetto a tassazione (ad es. autovetture inferiori a 3,5 t), si considera soggetto a tassazione il carico rimorchiato. In questo caso la PSVA si riferisce esclusivamente al carico rimorchiato. Sono esclusi dalla PSVA, tra l'altro, gli autobus di linea, purché siano impiegati esclusivamente nell'esercizio di linea autorizzato.
La PSVA deve essere pagata online prima dell'ingresso tramite il portale Via dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Il portale Via consente il pagamento della PSVA per i veicoli esteri privi di targa svizzera. La registrazione non è obbligatoria, poiché la ricevuta di pagamento viene inviata via e-mail. Una registrazione volontaria può tuttavia offrire vantaggi, poiché i biglietti pagati vengono memorizzati centralmente e possono essere consultati in qualsiasi momento. Il pagamento avviene tramite carta di credito.
La Tassa commisurata alle prestazioni sul traffico pesante (LSVA) viene calcolata in base al peso totale del veicolo, alla classe di emissione nonché ai chilometri percorsi in Svizzera e si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Per la rilevazione è necessario un dispositivo di rilevazione (EETS o NETS). La LSVA deve essere pagata da tutti i veicoli a motore e rimorchi destinati al trasporto di cose che soddisfano i seguenti requisiti:
Peso totale ammesso superiore a 3,5 t
Utilizzo per il trasporto di merci
Immatricolazione in Svizzera o all'estero nonché utilizzo della rete stradale pubblica
Veicoli per il trasporto di persone autorizzato dalle autorità, ad esempio autobus
Veicoli agricoli con targhe di controllo verdi
Macchine da lavoro e carrelli da lavoro, inclusi rimorchi e semirimorchi
Ambulanze
La LSVA viene registrata automaticamente mediante un dispositivo di rilevazione. Si consiglia l'utilizzo del fornitore di servizi EETS, poiché rimane disponibile anche oltre il 2025 e fa parte del nuovo sistema LSVA III. In alternativa è possibile utilizzare anche un dispositivo di rilevazione NETS.
Il Servizio Elettronico Europeo di Telepedaggio (EETS) semplifica la fatturazione del pedaggio per l'utilizzo delle strade a pedaggio all'interno dell'Unione Europea. I detentori dei veicoli stipulano un contratto con un fornitore EETS, ricevono un dispositivo di bordo e una fatturazione centralizzata della LSVA. Le imprese di trasporto estere devono a tal fine stipulare un contratto con un fornitore EETS autorizzato dall'UDSC. Tra questi figurano, tra l'altro:
Telepass S.p.A.
Toll4Europe GmbH
Axxés SAS
Il Servizio Elettronico Nazionale di Telepedaggio (NETS) consente la rilevazione della LSVA esclusivamente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. A differenza dell'EETS, il NETS non è combinabile con la riscossione del pedaggio di altri paesi. La fornitura avviene su incarico dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) gratuitamente da parte di NATRAS AG. Dal 01.06.2025 il servizio sarà disponibile anche per i detentori di veicoli immatricolati all'estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Confederazione Svizzera.
Il sistema di rilevazione esistente LSVA II sarà sostituito entro la fine del 2025 dal nuovo sistema LSVA III. Questo sistema si basa su soluzioni standard consolidate, che continueranno a essere offerte da fornitori di servizi privati. Anche in futuro i detentori dei veicoli potranno utilizzare i seguenti servizi:
NETS (National Electronic Toll Service)
EETS (European Electronic Toll Service)
Vi auguriamo un piacevole viaggio in Svizzera e tanto divertimento durante il vostro tour esplorativo attraverso la straordinaria natura del paese. Vi invitiamo a informarvi per tempo sulle normative sui pedaggi in vigore. Inoltre, il nostro pianificatore di percorso è a vostra disposizione per pianificare al meglio il vostro viaggio e visualizzare i relativi prodotti per il pedaggio. In caso di domande, siamo naturalmente a vostra disposizione. Contattateci in qualsiasi momento via e-mail.