Perché vengono riscosse le tasse sul traffico pesante?
Per i veicoli a motore stranieri con un peso di oltre 3,5 t di peso totale ammesso si applica la tassa sul traffico pesante. In questo caso non è necessaria la vignetta. La tassa sul traffico pesante si suddivide in due forme: la tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA). Entrambe le forme sono quindi soggette all'obbligo di pedaggio. La riscossione delle tasse sul traffico pesante (PSVA e LSVA) serve al finanziamento della manutenzione della rete stradale. In particolare, grazie alla LSVA, è possibile compensare i costi di infrastruttura non coperti nonché i costi esterni del traffico, ad esempio quelli causati da danni ambientali.
Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
Chi deve pagare la PSVA?
La tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) si applica all'intera rete stradale della Svizzera e non solo alle autostrade. Deve quindi essere pagata anche se si utilizzano solo strade extraurbane. La PSVA rappresenta un importo fisso ed è indipendente dalla distanza effettivamente percorsa. Riguarda in particolare le seguenti tipologie di veicoli:
Autovetture pesanti
Autocaravan pesanti (camper) e rimorchi abitativi (caravan)
Veicoli per il trasporto di persone
Trattori e carri a motore
Veicoli a motore di giostrai e circhi
Altri veicoli a motore per il trasporto di cose con una velocità massima di 45 km/h
Se viene trainato un rimorchio soggetto alla tassa sul traffico pesante (peso superiore a 3,5 t), mentre il veicolo trainante stesso non è soggetto alla tassa (ad es. autovetture inferiori a 3,5 t), si considera soggetto a tassa il carico del rimorchio. In questo caso la PSVA si riferisce esclusivamente al carico del rimorchio. Sono esentati dalla PSVA, tra l'altro, gli autobus di linea, a condizione che siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio di linea autorizzato.
Pagamento della tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
La PSVA deve essere pagata online prima dell'ingresso tramite il portale Via dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Il portale Via consente il pagamento della PSVA per i veicoli stranieri senza targa svizzera. La registrazione non è obbligatoria, poiché la ricevuta di pagamento viene inviata via e-mail. Tuttavia, una registrazione facoltativa può offrire dei vantaggi, poiché i biglietti pagati vengono archiviati centralmente e sono sempre consultabili. Il pagamento avviene con carta di credito.
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
Chi deve pagare la LSVA?
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA) si calcola in base al peso totale del veicolo, alla classe di emissioni nonché ai chilometri percorsi in Svizzera e si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Viene rilevata tramite dispositivo di bordo (EETS o NETS) oppure, per i veicoli stranieri privi di dispositivo di bordo, tramite registrazione manuale in Via (NMTS). La LSVA deve essere pagata da tutti i veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di cose che soddisfano i seguenti requisiti:
Peso totale ammesso di oltre 3,5 t
Utilizzo per il trasporto di merci
Immatricolazione in Svizzera o all'estero nonché utilizzo della rete stradale pubblica
Determinati veicoli sono esentati dalla LSVA. Tra questi figurano, tra l'altro:
Veicoli per il trasporto di persone autorizzato dalle autorità, ad esempio autobus
Veicoli agricoli con targhe di controllo verdi
Macchine operatrici e carri di lavoro, compresi rimorchi e semirimorchi
Veicoli di soccorso
Pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
La LSVA viene registrata automaticamente tramite un dispositivo di rilevamento. Si consiglia l'utilizzo del fornitore di servizi EETS, poiché è parte integrante del sistema LSVA III. In alternativa, è possibile utilizzare anche un dispositivo di rilevamento del NETS.
Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS)
Il Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS) semplifica la fatturazione dei pedaggi per l'utilizzo delle strade a pedaggio all'interno dell'Unione Europea. I detentori dei veicoli stipulano un contratto con un fornitore EETS, ricevono un dispositivo di bordo e una fatturazione centralizzata della LSVA. Le imprese di trasporto straniere devono a tal fine stipulare un contratto con un fornitore EETS autorizzato dall'UDSC. Tra questi figurano, tra l'altro:
Telepass S.p.A.
Toll4Europe GmbH
Axxés SAS
Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS)
Il Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS) consente la rilevazione della LSVA esclusivamente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. A differenza dell'EETS, il NETS non è combinabile con la riscossione del pedaggio di altri Paesi. La fornitura avviene gratuitamente su incarico dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) da parte della NATRAS AG. A partire dal 01.06.2025, il servizio sarà disponibile anche per i detentori di veicoli immatricolati all'estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Confederazione Svizzera.
Sistema di rilevamento LSVA III
Il precedente sistema di rilevamento LSVA II è stato sostituito dal sistema LSVA III. Si basa su soluzioni standard consolidate, offerte da fornitori di servizi privati. I detentori di veicoli possono utilizzare i seguenti servizi:
NETS (National Electronic Toll Service)
EETS (European Electronic Toll Service)
Il team di Europamaut vi augura un piacevole viaggio
Vi auguriamo un piacevole viaggio in Svizzera e tanto divertimento nel vostro tour alla scoperta dell'impressionante natura del Paese. Vi invitiamo a informarvi per tempo sulle normative sui pedaggi vigenti. Inoltre, il nostro pianificatore di percorso è a vostra disposizione per pianificare al meglio il vostro viaggio e visualizzare i relativi prodotti di pedaggio. In caso di domande, siamo naturalmente lieti di assistervi. Contattateci in qualsiasi momento via e-mail.
Sull’autrice
Michelle Albrecht