Tassa sui veicoli pesanti
Perché vengono riscossi i pedaggi per il traffico pesante?
Per i veicoli a motore stranieri con un peso superiore a 3,5 t di PTT si applica la tassa sul traffico pesante. In questo caso non è richiesta la vignetta. La tassa sul traffico pesante si suddivide in due forme: la Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) e la Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA). Entrambe le forme sono quindi soggette all'obbligo di pedaggio. La riscossione delle tasse sul traffico pesante (PSVA e LSVA) serve al finanziamento della manutenzione della rete stradale. In particolare, grazie alla LSVA è possibile compensare i costi di infrastruttura non coperti, nonché i costi esterni del traffico, ad esempio quelli derivanti da danni ambientali.
Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
Chi deve pagare la PSVA?
La Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA) si applica all'intera rete stradale della Svizzera e non esclusivamente alle autostrade. Deve quindi essere versata anche se si utilizzano solo strade extraurbane. La PSVA rappresenta un importo fisso ed è indipendente dal percorso effettivamente compiuto. Riguarda in particolare i seguenti tipi di veicoli:
Autovetture pesanti
Autocaravan pesanti (camper) e rimorchi abitativi (caravan)
Veicoli per il trasporto di persone
Trattori e carri a motore
Veicoli a motore di espositori ambulanti e circhi
Altri veicoli a motore per il trasporto di merci con una velocità massima di 45 km/h
Se viene trainato un rimorchio soggetto alla tassa sul traffico pesante (peso superiore a 3,5 t), mentre il veicolo trattore stesso non è soggetto a tassazione (ad es. autovetture sotto 3,5 t), si considera soggetto a tassazione il carico del rimorchio. In questo caso la PSVA si riferisce esclusivamente al carico del rimorchio. Sono esclusi dalla PSVA, tra gli altri, gli autobus di linea, purché siano utilizzati esclusivamente nel servizio di linea autorizzato.
Pagamento della Tassa forfettaria sul traffico pesante (PSVA)
La PSVA deve essere versata online prima dell'ingresso tramite il portale Via dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Il portale Via consente il pagamento della PSVA per i veicoli stranieri senza targa svizzera. Non è obbligatoria la registrazione, poiché la ricevuta di pagamento viene inviata via e-mail. Una registrazione volontaria può tuttavia offrire vantaggi, poiché i ticket pagati vengono memorizzati centralmente e possono essere consultati in qualsiasi momento. Il pagamento avviene con carta di credito.
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
Chi deve pagare la LSVA?
La Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA) viene calcolata in base al peso totale del veicolo, alla classe di emissione e ai chilometri percorsi in Svizzera, e si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Per la rilevazione è necessario un dispositivo di rilevazione (EETS o NETS). La LSVA deve essere versata da tutti i veicoli a motore e rimorchi destinati al trasporto di merci che soddisfano le seguenti condizioni:
Peso totale ammesso superiore a 3,5 t
Utilizzo per il trasporto di merci
Immatricolazione in Svizzera o all'estero e utilizzo della rete stradale pubblica
Alcuni veicoli sono esentati dalla LSVA. Tra questi figurano, tra gli altri:
Veicoli per il trasporto di persone autorizzato dalle autorità, ad esempio autobus
Veicoli agricoli con targhe di controllo verdi
Macchine da lavoro e carri di lavoro, inclusi rimorchi e semirimorchi
Veicoli ambulanza
Pagamento della Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA)
La LSVA viene registrata automaticamente mediante un dispositivo di rilevazione. Si consiglia l'utilizzo del fornitore di servizi EETS, poiché rimarrà disponibile anche dopo il 2025 e fa parte del nuovo sistema LSVA III. In alternativa, è possibile utilizzare anche un dispositivo di rilevazione NETS.
Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS)
Il Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS) semplifica la fatturazione del pedaggio per l'utilizzo delle strade a pedaggio all'interno dell'Unione Europea. I proprietari dei veicoli stipulano un contratto con un fornitore EETS, ricevono un dispositivo di bordo e una fatturazione centralizzata della LSVA. Le imprese di trasporto straniere devono a tal fine stipulare un contratto con un fornitore EETS autorizzato dall'UDSC. Tra questi figurano, tra gli altri:
Telepass S.p.A.
Toll4Europe GmbH
Axxés SAS
Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS)
Il Servizio Nazionale di Telepedaggio (NETS) consente la rilevazione della LSVA esclusivamente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. A differenza dell'EETS, il NETS non è combinabile con la riscossione dei pedaggi di altri paesi. La fornitura avviene su mandato dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) gratuitamente da parte di NATRAS AG. Dal 01.06.2025 il servizio sarà disponibile anche per i proprietari di veicoli immatricolati all'estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Confederazione Svizzera.
Nuovo sistema di rilevazione per la LSVA a partire dalla fine del 2025
L'attuale sistema di rilevazione LSVA II verrà sostituito entro la fine del 2025 dal nuovo sistema LSVA III. Questo sistema si basa su soluzioni standard consolidate, che continueranno a essere offerte da fornitori di servizi privati. I proprietari dei veicoli potranno continuare a utilizzare i seguenti servizi:
NETS (National Electronic Toll Service)
EETS (European Electronic Toll Service)
Il team di Europamaut vi augura un buon viaggio
Vi auguriamo un buon viaggio in Svizzera e tanto divertimento durante il vostro tour esplorativo attraverso la straordinaria natura del paese. Vi preghiamo di informarvi per tempo sulle normative sui pedaggi vigenti. Inoltre, è a vostra disposizione il nostro Pianificatore di percorso per pianificare al meglio il vostro viaggio e visualizzare i prodotti di pedaggio corrispondenti. Per qualsiasi domanda, saremo lieti di assistervi. Contattateci in qualsiasi momento via e-mail.